Art. 41
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 41

149 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Alla fine dell'anno scolastico presenta al ministro della pubblica istruzione una relazione sull'andamento del convitto e su ciò che può conferire al miglioramento del medesimo ed a vantaggio degli alunni; ne trasmette copia al consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-41