Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 39
147 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Invigila sulla condotta e sui costumi degli alunni così nel recinto dello stabilimento come fuori di esso; li avvicina per educarne il carattere e l'ingegno; veglia attentamente sulla loro applicazione agli studi, procacciandosi informazioni dai presidi delle diverse facoltà e dai singoli professori circa la loro frequenza alle lezioni ed il profitto; li ammonisce quando cadono in qualche mancanza; si tiene in corrispondenza colle famiglie degli alunni per ragguagliarle dei loro procedimenti e per invocarne, all'occorrenza, l'intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-39