Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 29
61 / 251In vigore dal 8 mag 1887
La votazione si fa complessivamente per le due prove. Ogni membro della commissione dispone di trenta punti. Non potranno essere proposti pel premio coloro i quali non abbiano ottenuto almeno nove decimi dei voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-29