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Art. 24
56 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Il collegio Ghislieri conferisce altresì ogni anno per via di concorso un premio d'onore di lire mille all'alunno più distinto di ciascuna facoltà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-24