Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 22
54 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Il pagamento del premio si ripartisce in rate mensili sulla durata dell'anno scolastico. Per ottenerlo, devono i premiati trasmettere ogni mese al consiglio d'amministrazione la propria regolare quietanza col visto del capo dell'istituto, ed ogni trimestre la dichiarazione di frequenza alle lezioni dei corsi ai quali si sono inscritti. La detta dichiarazione deve essere emessa dai professori e munita del visto del capo dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-22