Regolamento›Titolo II
Art. 219
143 / 251In vigore dal 8 mag 1887
La disposizione dell' viene applicata anche a favore degl'impiegati di nomina anteriore al presente regolamento.
Roma, 13 febbraio 1883.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
COPPINO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-219