Regolamento›Capo II
Art. 211
135 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Ogni impiegato a titolo di sollievo può chiedere una vacanza. Il consiglio può concederla fino ad un mese all'anno, quando non vi si oppongano i bisogni del servizio.
Ogni assenza volontaria, sebbene autorizzata, si computa nella vacanza dell'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-211