Art. 211
RegolamentoCapo II

Art. 211

135 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Ogni impiegato a titolo di sollievo può chiedere una vacanza. Il consiglio può concederla fino ad un mese all'anno, quando non vi si oppongano i bisogni del servizio. Ogni assenza volontaria, sebbene autorizzata, si computa nella vacanza dell'anno.
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