Regolamento›Capo II
Art. 210
134 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Le punizioni da infliggersi agl'impiegati del convitto sono deliberate dal consiglio in base a rapporto e proposta del rettore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-210