Art. 209
RegolamentoCapo II

Art. 209

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In vigore dal 8 mag 1887
Le mancanze o colpe degl'impiegati, a seconda della qualità e gravità di esse, sono punite a giudizio del consiglio: coll'ammonizione in iscritto; colla multa mediante ritenuta sullo stipendio da cinque a dieci giorni; colla sospensione; colla destituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-209