Art. 205
RegolamentoCapo II

Art. 205

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In vigore dal 8 mag 1887
Gl'impiegati debbono prestar l'opera loro con diligenza, zelo e fedeltà, e consacrare l'orario d'ufficio esclusivamente agli affari del collegio. Sono obbligati di conservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e di astenersi da qualunque trattazione di affari attinenti al collegio.
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