Regolamento›Capo II
Art. 205
129 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Gl'impiegati debbono prestar l'opera loro con diligenza, zelo e fedeltà, e consacrare l'orario d'ufficio esclusivamente agli affari del collegio.
Sono obbligati di conservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e di astenersi da qualunque trattazione di affari attinenti al collegio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-205