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Art. 17
49 / 251In vigore dal 8 mag 1887
A parità di merito sarà preferito chi per tutto il corso di studio, od anche per qualche anno, fu alunno del collegio Ghislieri o di altro collegio universitario; o appartiene per ragioni di nascita alle provincie lombarde, o abbia pubblicato qualche lavoro, o conosca più lingue straniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-17