Regolamento›Capo III
Art. 162
190 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Gli ordinativi d'entrata si staccano da un registro a matrice e sono firmati dal presidente e dal ragioniere; i mandati di pagamento sono firmati dal presidente, dal ragioniere e dal segretario, e sono registrati in apposito volume. Gli uni e gli altri sono conservati dalla ragioneria per l'unione al rendiconto amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-162