Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 16
48 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Il giudizio sul valore dei titoli presentati dai concorrenti sarà dato dalle commissioni nominate dal ministero della pubblica istruzione pei concorsi agli assegni governativi e colle norme seguite per questi.
La designazione dei vincitori del concorso sarà fatta dalla giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-16