Art. 158
RegolamentoCapo III

Art. 158

186 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
La contabilità è tenuta coi mastri a scrittura doppia. In esse sono registrate tutte le partite attive e passive patrimoniali e reddituali con intestazioni precise indicanti i documenti relativi e in ispecie la data, il numero e la classificazione d'archivio. Gli stati patrimoniali, la cassa, gli stipendiati sono registrati in mastri speciali. Ogni mastro deve possedere la sua rubrica speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-158