Art. 157
RegolamentoCapo III

Art. 157

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In vigore dal 8 mag 1887
Tutti gli atti d'ufficio devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in cartelle, e queste devono essere disposte negli scaffali per titoli annunciati da cartellini a stampa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-157