Art. 156
RegolamentoCapo III

Art. 156

184 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Nel caso di trattazioni complesse sopra un medesimo atto l'archivista stende gli stralci da unirsi alle posizioni, cui si riferiscono i diversi oggetti, cogli opportuni riferimenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-156