Art. 152
RegolamentoCapo III

Art. 152

180 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
Agli esibiti, che hanno relazione con atti precedenti, deve sempre unirsi tutta la posizione onde possa essere esaminata prima della deliberazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-152