Art. 145
RegolamentoCapo III

Art. 145

173 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
La liquidazione delle parcelle per la gestione patrimoniale è fatta dall'ufficio tecnico; per la gestione speciale del convitto, quando non si tratti di opere edilizie o di acquisto di mobili, è fatto dall'economo. Le parcelle devono sempre essere documentate in modo da porgere la prova che l'opera o la somministrazione sia stata eseguita. Tutte le parcelle devono essere protocollate, e il loro pagamento è rifiutato quando le provviste o le opere siano state ordinate da persone che non ne avevano la competenza.
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