Art. 143
RegolamentoCapo III

Art. 143

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In vigore dal 8 mag 1887
Le opere e provviste, il cui importo supera le lire 1000, sono in generale appaltate ad asta pubblica od a licitazione privata: quando però l'interesse del patrimonio lo richiede, possono essere fatte per economia e appaltate per trattativa o licitazione privata, opere e provviste di un importo maggiore. Il consiglio d'amministrazione delibera i capitali, i prezzi fiscali ed i depositi da farsi alla cassa. Le aste pubbliche, le licitazioni e le trattative private sono tenute dal presidente assistito dal segretario, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-143