Regolamento›Capo III
Art. 136
164 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Le consegne, le riconsegne ed i bilanci degli affitti sono fatti a spese degli affittuari. La riconsegna dell'affittuario che cessa, serve di consegna all'affittuario che subentra. Le consegne devono essere fatte mediante verbale giornaliero firmato dalle parti per accettazione e dal perito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-136