Art. 121
RegolamentoCapo II

Art. 121

117 / 251
In vigore dal 8 mag 1887
L'ingegnere agente tiene la sua stabile residenza ed il suo ufficio nei locali a lui gratuitamente assegnati nel castello di Lardiraga; interviene una o più volte alla settimana, in giorni ed ore da fissarsi dal consiglio, all'ufficio d'amministrazione per presentare relazioni e ricevere incarichi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-121