Regolamento›Capo II
Art. 121
117 / 251In vigore dal 8 mag 1887
L'ingegnere agente tiene la sua stabile residenza ed il suo ufficio nei locali a lui gratuitamente assegnati nel castello di Lardiraga; interviene una o più volte alla settimana, in giorni ed ore da fissarsi dal consiglio, all'ufficio d'amministrazione per presentare relazioni e ricevere incarichi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-121