Art. 117
RegolamentoCapo II

Art. 117

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In vigore dal 8 mag 1887
Il servizio tecnico è disimpegnato da un ingegnere di campagna, rivestito anche della qualità di agente, e da un ingegnere urbano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-117