Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 11
43 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Gli alunni conservano il posto finché hanno compito il corso degli studi a cui si sono inscritti, semprechè ottengano la conferma annuale a norma dello statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-11