Art. 10
RegolamentoParte ITitolo ICapo I

Art. 10

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In vigore dal 8 mag 1887
L'assegno è pagato in rate mensili posticipate. Per conseguire il pagamento devono gli alunni presentare ogni mese al consiglio d'amministrazione, per il tramite del rettore del collegio, la loro quietanza con una attestazione del direttore dell'istituto, al quale sono inscritti; circa la loro assiduità alle scuole.
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