Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 1
33 / 251In vigore dal 8 mag 1887
REGOLAMENTO
del regio collegio-convitto Ghislieri di Pavia
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Il collegio Ghislieri di Pavia accoglie e mantiene gratuitamente in convitto un numero di giovani d'ingegno e poveri proporzionato alle rendite del suo patrimonio, affinché i medesimi possano educarsi ai buoni costumi ed istruirsi nelle lettere e nelle scienze all'università di Pavia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-1