Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 feb 1887
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sopra proposta del Consiglio dirigente, approva il regolamento interno della Scuola, determina il numero e gli stipendi degli insegnanti, li nomina, e, quando n'è il caso, li sospende o li revoca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-7