Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 feb 1887
Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio. Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni avranno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di due ore e mozza per ciascun giorno nell'orario invernale e di due ore nell'orario estivo pei giorni feriali. Sarà sempre di ore tre la domenica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-5