Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 16 feb 1887
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti ai capitoli 36 e 37 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1886-87 e con quelli che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1887. UMBERTO. Grimaldi. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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