Art. 19
19 / 20In vigore dal 16 feb 1887
Il Ministero si riserva: 1° di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altra persona di sua fiducia; 2° di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio quando le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti, o non fossero osservate le disposizioni del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-19