Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 16 feb 1887
Il Ministero si riserva: 1° di far visitare la scuola, ogni qual volta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altra persona di sua fiducia; 2° di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio quando le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti, o non fossero osservate le disposizioni del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-19