Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 16 feb 1887
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore, assegna premi in libretti della Cassa di risparmio od in oggetti utili per l'esercizio professionale ai migliori allievi di ciascun anno di corso e di ciascuna sezione. Alla distribuzione dei premi saranno invitate le autorità locali. Avrà luogo in questa occasione la esposizione dei lavori di disegno, di plastica e d'intaglio, nonché dei lavori femminili eseguiti durante l'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-18