Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 16 feb 1887
Una volta al mese i professori debbono adunarsi, sotto la presidenza del direttore, per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento, per assegnare i punti di merito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-14