Art. 22
22 / 22In vigore dal 10 feb 1887
Un apposito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Marina, provvederà all'applicazione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1887.
UMBERTO.
B. Brin.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-22