Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 10 feb 1887
Al personale della difesa locale imbarcato sulla nave centrale spettano le competenze fissate per le navi in riserva dal citato Nostro decreto del 13 maggio 1885.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-19