Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 10 feb 1887
Il Nostro Ministro di Marina stabilirà, secondo i casi, quale dovrà essere il tipo, il numero e la posizione delle torpediniere e di altri bastimenti assegnati alla difesa mobile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-16