Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 11 dic 1886
. Al concorso dello Stato nella spesa della scuola sarà provveduto coi fondi iscritti ai capitoli 37 e 75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio 1886-87 e con quelli che verranno stanziati nei bilanci successivi.
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