Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 22 ott 1886
Al concorso dello Stato nelle spese della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo stanziati nei capitoli 36 e 75 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente, e con quelli che saranno inseriti nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 5 settembre 1886. UMBERTO. GRIMALDI. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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