Art. 2
Statuto

Art. 2

2 / 20
In vigore dal 27 lug 1886
Esso ha per iscopo l'istruzione dei fanciulli d'ambo i sessi di detta borgata in conformità delle leggi e regolamenti sull'istruzione elementare del Regno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-2