Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 27 lug 1886
Non potranno assumere l'ufficio di amministratori e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro che non avessero reso il conto d'una precedente amministrazione, o che avessero lite vertente coll'ente stesso. Gli ascendenti o discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-04-22;2160#art-s-10