Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle due leggi di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto n. 3731 (Serie 3ª); Udito il parere del Consiglio di Agricoltura; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri, Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agriccoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione delle due leggi riunite e coordinate in testo unico, di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1886. UMBERTO. Grimaldi. Cenala. A. Magliani. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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