Art. 53
Regolamento

Art. 53

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In vigore dal 23 apr 1886
Il decreto di cui all'articolo precedente, sarà comunicato in copia alla parte interessata a mezzo della locale Prefettura. Colla comunicazione del predetto decreto sarà restituito uno degli esemplari del progetto d'arte rimanendo l'altro conservato negli atti del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-53