Art. 35
Regolamento

Art. 35

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In vigore dal 23 apr 1886
La nomina dell'esattore speciale dovrà essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualità di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-35