Art. 29
Regolamento

Art. 29

29 / 61
In vigore dal 23 apr 1886
La riscossione delle contribuzioni consorziali sarà fatta da un esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla Commissione amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-29