Art. 2
Regolamento

Art. 2

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In vigore dal 4 dic 1926
Stabilita in massima la irrigazione consorziale di una data plaga e specificata sommariamente la estensione ed il perimetro di questa, l'ingegnere o il perito geometra incaricato della formazione del catasto, dovrà munirsi presso l'ufficio di conservazione dei catasti governativi: a) dell'estratto in tela lucida della corrispondente mappa, e di quello del sommarione o brogliardo; b) dell'estratto dello stato di sezione o dell'allibramento nei territori non dotati di catasto geometrico. Tanto nei brogliardi quanto negli estratti dovranno riportarsi le intestazioni dei possessori, i quali, nei registri di conservazione, risultano come possessori attuali.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
  • Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto con l'art 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-2