Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 apr 1886
La scuola ha per iscopo l'istruzione tecnica di coloro che intendono applicarsi, o già sono applicati all'esercizio delle arti e delle industrie meccaniche, chimiche e tessili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-2