Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 9 apr 1886
È riservato il diritto al ministero di agricoltura, industria e commercio di far visitare la scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale, o da altra persona di sua fiducia e di sospendere il sussidio qualora la scuola non dia risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-17