Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 9 apr 1886
Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di curare l'osservanza dei programmi, degli orari e dei regolamenti disciplinari, e di provvedere alla conservazione del materiale scolastico e dei locali, con incarico altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-10