Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 21 mar 1886
Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto ovvero con molto profitto i corsi della scuola industriale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-11;2048#art-13