Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 mar 1886
Le alunne sono ordinarie e straordinarie; le prime sono quelle che seguono tutte lezioni di una classe e uno o più laboratorii; le seconde quelle che seguono un insegnamento od un corso speciale, ovvero i soli laboratorii. L'assistenza ai soli laboratorii non è consentita se l'alunna non sappia leggere e scrivere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-24;2022#art-5