Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 gen 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda della giunta municipale di Sinigaglia, presentata in seguito a deliberazione 11 settembre 1884 di quel consiglio comunale, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale del civico asilo infantile, fondato da qualche anno in detto comune, col concorso del municipio e di privati benefattori, non che l'approvazione del corrispondente statuto organico; Veduti lo statuto medesimo compilato dal consiglio comunale e gli altri atti relativi, e ritenuto che l'anzidetto asilo dispone già di un piccolo capitale ed ha ottenuto talune elargizioni e può calcolare, compresa l'annua contribuzione di L. 2000 votata dall'autorità municipale, su di una rendita annuale di oltre L. 5000, sufficienti ad assicurare l'esistenza dell'istituzione ed a porla in grado di adempiere il suo benefico scopo; Vedute le deliberazioni 2 ottobre 1884 e 30 luglio 1885 della deputazione provinciale di Ancona; Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento per la esecuzione della medesima; Sentito l'avviso del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il civico asilo infantile fondato come sopra nel comune di Sinigaglia è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-23;1944#art-1