Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 nov 1885
Essa fornisce altresì insegnamenti complementari e provvede a esercitazioni pratiche da istituirsi gradualmente, a seconda dei mezzi disponibili e del numero degli allievi che potranno approfittarne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-3